La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un uomo condannato per reati commessi mentre era sottoposto a misura cautelare. L'identificazione dell'imputato era avvenuta con certezza grazie alla testimonianza della vittima, che aveva riconosciuto il suo volto e la presenza del braccialetto elettronico alla caviglia. Le autorità avevano inoltre accertato la corrispondenza del veicolo utilizzato, intestato alla madre del soggetto per modello e targa. Il condannato ha contestato l'accertamento dei fatti e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della speciale tenuità del danno. I giudici supremi hanno respinto ogni censura, evidenziando la correttezza della decisione precedente e la gravità della condotta, caratterizzata dall'ostentazione della misura restrittiva e dalla paura ingenerata. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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