La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un uomo condannato per aver fatto da intermediario nell'acquisto di un chilo di eroina e cinque di marijuana. La sua pena era stata calcolata applicando la **continuazione tra reati di droga**, unendola a una precedente condanna per detenzione di cocaina. L'imputato sosteneva che il reato più grave non fosse l'intermediazione per l'eroina. La Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha stabilito un principio chiaro: ai fini della gravità del reato, il ruolo di intermediario è irrilevante. Ciò che conta è la quantità di principio attivo della droga, che in questo caso avrebbe permesso di produrre sei chili di sostanza da spacciare. L'intermediario, quindi, contribuisce al reato in modo decisivo e viene punito di conseguenza.
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