La Corte di Cassazione affronta il caso di una locazione di immobile pignorato da terzo non proprietario. Una società, detentrice ma non proprietaria di due immobili pignorati, li aveva affittati a terzi e pretendeva la restituzione dei canoni incassati dal custode giudiziario. La Corte ha stabilito che il contratto di locazione, seppur valido tra le parti, non è automaticamente opponibile (cioè non può essere fatto valere) contro il creditore. L'opponibilità dipende dal titolo con cui il terzo detiene l'immobile. In assenza di un titolo valido e opponibile alla procedura, i canoni di locazione, quali frutti civili del bene, rientrano nell'oggetto del pignoramento e spettano al creditore. La richiesta di restituzione è stata quindi respinta.
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