Il Tribunale di Catania, come giudice dell'esecuzione, ha ridotto la sanzione a carico de Il Condannato per spaccio di sostanze stupefacenti pesanti. Questa decisione è avvenuta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del minimo edittale di otto anni di reclusione. Il Condannato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando il fatto che il giudice non avesse applicato il minimo edittale di sei anni come base per il ricalcolo, ma avesse invece fissato autonomamente una pena base di sette anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che la rideterminazione della pena in fase esecutiva, anche in caso di precedente patteggiamento, non è un calcolo matematico automatico. Il giudice dell'esecuzione conserva il potere discrezionale di valutare la congruità della sanzione in base alla gravità del fatto concreto.
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