La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputate. La prima lamentava la mancata notifica del rinvio d'udienza, ma i giudici hanno chiarito che tale vizio costituisce una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita subito dal difensore. La seconda contestava il diniego della sospensione condizionale della pena, subordinata allo svolgimento di lavori socialmente utili. Tuttavia, l'imputata non si era presentata in udienza per prestare il necessario consenso personale, rendendo legittimo il rifiuto del beneficio da parte dei giudici d'appello. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto i ricorsi, condannando entrambe le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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