Un imputato ha concordato una pena davanti al giudice per reati legati agli stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando la mancata motivazione sulla confisca di somme di denaro. La Corte di Cassazione ha rilevato un errore radicale nel ricorso. Il giudice di primo grado non aveva mai confiscato denaro, ma solo sostanze stupefacenti, sostanze da taglio, appunti e materiale per il confezionamento della droga. Il ricorrente ha sollevato censure generiche senza esaminare la decisione reale del giudice. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il provvedimento conferma la piena legittimità della confisca nel patteggiamento per beni strumentali al reato e condanna il ricorrente alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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