La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un individuo condannato per spaccio di stupefacenti. L'imputato deteneva cinquanta grammi di eroina e contestava la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità. I giudici hanno evidenziato che la quantità rilevante della sostanza e le modalità concrete della condotta dimostrano un'attività illecita organizzata su larga scala. Inoltre, la difesa ha formulato censure basate sul mero riesame dei fatti storici, operazione vietata ai magistrati di legittimità, omettendo la corretta impugnazione in appello. La Suprema Corte ha confermato la condanna definitiva inflitta al ricorrente, aggiungendo l'obbligo di pagare le spese legali del procedimento e una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per aver promosso un'impugnazione palesemente infondata.
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