Un cittadino straniero, precedentemente respinto alla frontiera, è rientrato in Italia senza alcuna autorizzazione ed è stato condannato per il reato di indebito rientro nel territorio nazionale. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo l'assenza del dolo poiché l'Italia rappresentava solo un paese di mero transito e la sua vera destinazione finale era la Francia. La Suprema Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, chiarendo che la mera intenzione di proseguire il viaggio verso un altro Stato non cancella la colpevolezza. Il dolo generico si perfeziona con il solo fatto di aver varcato consapevolmente il confine italiano violando il precedente divieto. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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