Due imputati hanno concordato l'applicazione della pena tramite patteggiamento davanti al Tribunale. In seguito, il loro difensore ha presentato ricorso per cassazione contro patteggiamento, lamentando che il giudice non avesse motivato l'assenza di cause di proscioglimento immediato e di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. I giudici hanno chiarito che la legge stabilisce limiti rigorosi per contestare le sentenze concordate. La mancanza di motivazione sul proscioglimento non rientra tra i motivi consentiti. Inoltre, la pena applicata corrispondeva esattamente all'accordo siglato dalle parti, escludendo ogni illegalità. La Cassazione ha quindi confermato la sentenza, condannando gli imputati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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