Un detenuto, condannato per omicidio del cognato e reati sulle armi, richiede il differimento esecuzione pena e l'ammissione alla detenzione domiciliare per gravi patologie cardiache e psichiatriche. Il Tribunale di Sorveglianza respinge la richiesta. Le malattie risultano gestibili nella struttura penitenziaria mediante il servizio sanitario interno e presidi medici esterni. Sussiste inoltre un'elevata pericolosità sociale del soggetto, con concreto rischio di recidiva nel contesto familiare. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il giudice conferma che la presenza di un pericolo concreto di reiterazione dei reati impedisce la concessione del beneficio, prevalendo sulle esigenze di salute se quest'ultima è garantita in carcere. Il detenuto resta recluso e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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