Un Amministratore di fatto, condannato per bancarotta fraudolenta, ha impugnato una sentenza che rideterminava le sue pene accessorie. Il suo ricorso si basava sulla presunta nullità della sentenza per la presenza di un giudice già coinvolto in un precedente giudizio annullato, sollevando la questione dell'incompatibilità del giudice, e sull'errata applicazione delle norme sulle pene accessorie. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che la partecipazione di un giudice a un precedente collegio annullato non causa nullità, ma solo incompatibilità, che deve essere eccepita con ricusazione. Il secondo motivo è stato ritenuto generico. L'Amministratore ha perso e dovrà pagare le spese processuali.
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