La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un Titolare di Autoscuola contro il sequestro preventivo della sua attività. L'Autoscuola era stata sequestrata per presunti reati di associazione per delinquere, corruzione e falso, legati al rilascio illecito di patenti. Il Titolare, agendo come rappresentante della società, contestava l'inutilizzabilità delle intercettazioni e l'incompetenza territoriale. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che un terzo estraneo al procedimento può contestare solo la pertinenza del bene al reato e le esigenze preventive del sequestro, non le questioni procedurali o di merito relative alla colpevolezza dell'indagato. Il sequestro preventivo è stato quindi confermato.
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