Un individuo è stato condannato per favoreggiamento reale, avendo occultato la refurtiva di un ingente furto. Ha presentato ricorso, sostenendo che la prescrizione del reato fosse già maturata al momento della sentenza d'appello, a causa di un presunto errore nel calcolo dei periodi di sospensione legati alla normativa COVID-19. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che la sospensione della prescrizione del reato era stata correttamente applicata in base a una norma valida (art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020), e non quella successivamente dichiarata incostituzionale. Pertanto, il reato non era prescritto.
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