L'Imputato, condannato per il reato di ricettazione, ha concordato la pena in secondo grado. La Corte di Appello ha rideterminato la sanzione applicando la disciplina prevista per il concordato in appello. Successivamente, il difensore dell'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per lamentare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quando le parti trovano un accordo sulla pena ex articolo 599-bis del codice di procedura penale, rinunciano espressamente agli altri motivi di impugnazione. L'Imputato non può contestare in seguito la valutazione sulle attenuanti o sull'entità della pena concordata. Per questo motivo, la Cassazione ha confermato la decisione di secondo grado e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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