La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal gestore effettivo di un'impresa fallita, confermando la sua condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. L'imputato, pur avendo formalmente ceduto le quote e non ricoprendo la carica di amministratore di diritto, gestiva le scelte commerciali e i rapporti con i fornitori. I giudici hanno accertato la sparizione di merci e macchinari dal bilancio, trasferiti a una nuova società riconducibile alla stessa cerchia familiare, lasciando la vecchia impresa priva di beni e con debiti insolute. La Suprema Corte ha chiarito che l'amministratore di fatto risponde penalmente di tutti i doveri gestori. L'omessa tenuta della contabilità mira proprio a impedire la ricostruzione delle sottrazioni patrimoniali ai danni dei creditori.
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