Una società ha presentato opposizione a un decreto ingiuntivo per le spese di un'esecuzione forzata, sostenendo che i lavori eseguiti fossero andati oltre quanto previsto dal titolo originale. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: l'opposizione a decreto ingiuntivo per spese di esecuzione può contestare solo la congruità dell'importo richiesto, non la legittimità o l'estensione dei lavori. Per contestare la natura dei lavori, la società avrebbe dovuto utilizzare un diverso strumento, l'opposizione all'esecuzione, e farlo prima della conclusione della procedura. Avendo scelto il rimedio sbagliato e agito tardivamente, la società ha perso la causa e la sua opposizione è stata respinta.
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