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Art. 614 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 614 Codice di Procedura Civile

Azione revocatoria ordinaria: donazione valida senza debito
Un proprietario agisce contro il vicino per la violazione delle distanze legali e chiede la demolizione delle opere. Durante la causa, il debitore dona un immobile alle figlie. Il creditore ottiene successivamente la condanna della controparte alle spese legali e avvia l'azione revocatoria ordinaria contro la donazione. La Corte di Cassazione respinge la domanda del creditore. Il risarcimento in forma specifica per obblighi di fare non tutela automaticamente l'azione revocatoria come un debito di denaro. I crediti pecuniari per spese legali sono sorti dopo la donazione e non esiste prova di una dolosa preordinazione dell'atto.
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Sospensione del processo: illegittimo il blocco se c’è riunione
I comproprietari di un immobile ottengono un titolo esecutivo per costringere la banca a eseguire dei lavori. Successivamente, anticipano le spese e chiedono il rimborso. Nascono due cause davanti allo stesso Tribunale: una sull'esatto obbligo dei lavori e l'altra sull'opposizione al rimborso. Il giudice della seconda causa dispone la sospensione del processo in attesa della definizione della prima, ritenendola pregiudiziale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei proprietari e dichiara illegittima la sospensione del processo. Gli Ermellini chiariscono che, pendendo le cause davanti allo stesso ufficio giudiziario, il giudice non deve sospendere il giudizio, ma deve rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per valutarne la riunione. La causa deve quindi proseguire.
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