Un utente, in lite con una compagnia telefonica, ha percorso tutti i gradi di giudizio impugnando provvedimenti cautelari. La Cassazione, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, si è pronunciata anche sulla successiva istanza di revocazione. Il caso chiarisce che la revocazione inammissibile si configura quando si contesta un presunto errore di diritto e non un errore di fatto, ribadendo i confini precisi degli strumenti di impugnazione nel processo civile.
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