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Art. 614-bis Codice di Procedura Civile — Anno 2025

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Altri anni per Art. 614-bis Codice di Procedura Civile

Penale 614-bis: dovuta anche con sentenza sospesa
La Cassazione chiarisce che la penale 614-bis c.p.c. per inosservanza di un ordine giudiziale matura anche durante il periodo di sospensione dell'esecutività della sentenza. La natura della misura non è solo coercitiva, ma può essere anche sanzionatoria o risarcitoria, rendendo irrilevante la sospensione ai fini della sua maturazione. Il ricorso di un'imprenditrice contro un condominio è stato respinto.
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Giurisdizione contenzioso climatico: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario italiano nelle cause intentate da associazioni ambientaliste e cittadini contro una grande compagnia energetica per i danni derivanti dal cambiamento climatico. La decisione chiarisce che tali azioni, basate sulla lesione di diritti fondamentali, rientrano nella competenza dei tribunali civili e non costituiscono un'indebita ingerenza nella sfera politica. Per la giurisdizione sul contenzioso climatico, è stato ritenuto determinante il luogo in cui si manifesta il danno, ovvero il territorio italiano dove risiedono i ricorrenti.
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Revocazione inammissibile: errore di diritto e appelli
Un utente, in lite con una compagnia telefonica, ha percorso tutti i gradi di giudizio impugnando provvedimenti cautelari. La Cassazione, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, si è pronunciata anche sulla successiva istanza di revocazione. Il caso chiarisce che la revocazione inammissibile si configura quando si contesta un presunto errore di diritto e non un errore di fatto, ribadendo i confini precisi degli strumenti di impugnazione nel processo civile.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con ordinanza, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima. Se il datore di lavoro originario (cedente) non riammette in servizio il lavoratore, quest'ultimo ha diritto alla retribuzione completa, anche se nel frattempo ha lavorato e percepito uno stipendio dal nuovo datore (cessionario). La Corte ha chiarito che si creano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente, che deve lo stipendio a causa del suo rifiuto illegittimo, e uno 'de facto' con il cessionario, che paga per la prestazione effettivamente ricevuta. Pertanto, le somme percepite dal cessionario non possono essere detratte da quanto dovuto dal cedente.
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Cessione ramo d’azienda: il doppio stipendio è lecito
La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto a percepire sia la retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) sia quella dall'azienda che lo ha acquisito (cessionaria). La sentenza stabilisce che si vengono a creare due rapporti di lavoro paralleli e distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato giudizialmente, e uno 'de facto' con il cessionario, per il quale il lavoratore ha effettivamente prestato servizio. Di conseguenza, la retribuzione versata dal cessionario non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si tratta di un risarcimento del danno ma del corrispettivo per due obbligazioni distinte.
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Cessione ramo d’azienda: il diritto alla doppia paga
Una lavoratrice, illegittimamente trasferita attraverso una cessione ramo d'azienda, ha visto ripristinato il suo rapporto di lavoro con il datore originale. La Corte di Cassazione ha confermato che, se il datore di lavoro originale non la reintegra, deve corrisponderle l'intera retribuzione, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare e a percepire uno stipendio dalla nuova società. Il pagamento del cessionario non estingue il debito del cedente.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo?
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa dal datore di lavoro originario (cedente) dal momento in cui offre la propria prestazione. La somma percepita dal datore di lavoro di fatto (cessionario) non può essere detratta, poiché si originano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' con il cedente e uno 'de facto' con il cessionario. La Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il principio della non detraibilità delle somme percepite altrove.
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Cessione ramo d’azienda: doppio stipendio legittimo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20314/2025, ha stabilito che in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto alla retribuzione sia dal datore di lavoro originario (cedente) che da quello di fatto (cessionario). La Corte ha chiarito che si configurano due rapporti di lavoro distinti: uno 'de iure' ripristinato con il cedente e uno 'de facto' proseguito con il cessionario. Di conseguenza, la retribuzione versata da quest'ultimo non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si applica il principio della 'compensatio lucri cum damno'.
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