La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione della provvisionale di quattro milioni di euro presentata da un condannato per bancarotta fraudolenta e truffa aggravata. Il ricorrente sosteneva che il pagamento avrebbe compromesso i suoi beni essenziali, ma non ha fornito alcuna prova concreta del grave e irreparabile danno. La Suprema Corte ha ribadito che, per ottenere la sospensione della condanna civile in sede penale, il debitore deve dimostrare l'insolvibilità del creditore o un impoverimento distruttivo del proprio patrimonio. Inoltre, la quantificazione della provvisionale è una decisione discrezionale del giudice di merito e non è impugnabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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