La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per oltraggio a pubblico ufficiale. La difesa lamentava la mancata notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale. La Suprema Corte ha chiarito che, nel procedimento cartolare riformato dalla Riforma Cartabia, la cancelleria non ha più l'obbligo di notificare tali conclusioni alle parti. È onere esclusivo dei difensori consultare il fascicolo telematico o richiederne copia, essendo i documenti depositati quindici giorni prima dell'udienza. Inoltre, la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, poiché la fragilità della ricorrente era già stata adeguatamente valutata tramite il riconoscimento del vizio parziale di mente. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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