Un Lavoratore è stato condannato per traffico di droga, specificamente 2.322 Kg di marijuana, con l'aggravante dell'ingente quantità. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione contestando l'applicazione della legge penale e la motivazione sulla quantità di droga. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale droga. Ha ritenuto che le contestazioni fossero già state esaminate e respinte dai giudici precedenti con motivazioni logiche. Inoltre, ha giudicato inammissibile il secondo motivo relativo al bilanciamento delle circostanze, poiché il Lavoratore non aveva allegato nuovi elementi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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