Un individuo è stato condannato per traffico illecito di armi, specificamente per la cessione di una pistola. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la negazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua incensuratezza. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha ribadito che le valutazioni di merito, essendo "doppia conforme" (coerenti tra primo e secondo grado), non erano sindacabili. La gravità del traffico d'armi giustificava la mancata concessione delle attenuanti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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