La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello sulla pena, ha tentato di impugnare la sentenza per vizi di motivazione sulla recidiva. La Corte ha ribadito che il Concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati, creando una preclusione processuale che si estende anche al giudizio di legittimità. Poiché la sanzione concordata non presentava profili di illegalità, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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