Un imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, ha visto la sua ammissione revocata d'ufficio dalla Corte d'Appello. Sia l'imputato che il suo avvocato hanno presentato ricorso in Cassazione contro questa revoca. La Corte di Cassazione, Sezioni Civili, ha dichiarato la propria incompetenza. Ha stabilito che le questioni relative alla revoca del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale rientrano nella competenza delle sezioni penali. Pertanto, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione penale competente per la decisione sul ricorso.
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