Un imputato, condannato per reati fallimentari, in appello aveva concordato la pena rinunciando ai motivi relativi alla sua responsabilità. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che la Corte d'Appello non avesse verificato la presenza di cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la rinuncia ai motivi di appello circoscrive la cognizione del giudice ai soli punti non rinunciati, escludendo l'obbligo di motivare su questioni non più devolute al suo esame.
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