L'Imputato concordava in secondo grado una pena ridotta per i reati di rapina e lesioni personali tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, proponeva ricorso per cassazione denunciando la mancanza di motivazione da parte del giudice sulla quantificazione della pena pattuita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando la sanzione nasce da un concordato in appello espresso tra le parti, non è possibile contestare in seguito la motivazione sulla scelta della pena, a meno che questa risulti del tutto illegale o non prevista dalla legge. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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