La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni imputati che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello (ex art. 599-bis c.p.p.), avevano impugnato la decisione. La Corte ha ribadito che tale accordo implica una rinuncia a contestare la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento, rendendo il ricorso ammissibile solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà o al contenuto dell'accordo stesso.
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