La Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sull'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. A seguito della Riforma Cartabia, è sorto un contrasto giurisprudenziale sulla necessità, a pena di inammissibilità, di depositare una nuova elezione di domicilio con l'atto di appello, anche se una precedente dichiarazione è già presente agli atti. Il caso nasce da un ricorso contro un'ordinanza che dichiarava inammissibile un appello proprio per tale omissione. La decisione delle Sezioni Unite chiarirà se la precedente dichiarazione sia sufficiente o se ne serva una nuova.
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