La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24222/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati contro una sentenza di patteggiamento per tentato furto. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi tassativamente previsti, tra i quali non rientra la presunta violazione dell'art. 129 c.p.p. lamentata dai ricorrenti. Di conseguenza, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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