L'Imputato, condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, ha richiesto e ottenuto la rideterminazione della sanzione tramite concordato in appello, rinunciando agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla misura della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo raggiunto tramite il concordato in appello preclude la possibilità di contestare successivamente la misura della pena o i punti oggetto di rinuncia. La scelta produce un effetto bloccante anche nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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