Un imputato, condannato per furto e uso indebito di bancomat, si è visto revocare in appello il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha annullato tale revoca, stabilendo che il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale se manca un'impugnazione del Pubblico Ministero. Tale azione viola il divieto di 'reformatio in peius', ossia il divieto di peggiorare la situazione dell'imputato che ha presentato appello. La condanna per i reati è stata invece confermata.
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