Un Lavoratore ha commesso condotte persecutorie (stalking) contro una Donna in due periodi distinti (2000 e 2007-2009). La Corte d'Appello ha negato la continuazione del reato di stalking, ritenendo che l'intervallo tra i fatti indicasse una nuova e autonoma decisione criminale. Ha anche escluso le circostanze attenuanti generiche e ha fissato la pena. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando il diniego della continuazione e la quantificazione della pena. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello e condannando il Lavoratore alle spese.
Continua »