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Art. 61 Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

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Riesame del sequestro probatorio: legittimo ma senza interesse
La Procura ha disposto il sequestro probatorio di macchinari aziendali e di smartphone intestati a terzi durante una perquisizione per reati di droga. L'amministratore della società indagata ha presentato richiesta di riesame in proprio per bloccare l'uso probatorio di tali beni nel procedimento a suo carico. Il Tribunale del riesame ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità. La Suprema Corte ha chiarito che l'indagato ha la legittimazione formale a impugnare il sequestro di beni non suoi. Tuttavia, manca il necessario interesse concreto e attuale se l'unico scopo è paralizzare le prove dell'accusa. Il riesame del sequestro probatorio serve a tutelare diritti soggettivi lesi e non ad anticipare eccezioni difensive di merito.
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Rinnovazione istruttoria: quando è possibile in appello
La Suprema Corte ha confermato una condanna per spaccio di stupefacenti, respingendo il ricorso dell'imputato. Il punto cruciale della decisione riguarda la legittimità della rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio dalla Corte d'Appello in un processo definito con rito abbreviato. La Cassazione ha stabilito che i giudici conservano il potere discrezionale di riaprire l'istruttoria quando lo ritengano assolutamente necessario per la decisione, al fine di accertare fatti decisivi come la disponibilità, da parte dell'imputato, del locale in cui è stata rinvenuta la droga.
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