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Art. 61 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

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Visita medica del detenuto: il giudice non può negare l’esperto
Un privato in stato di custodia cautelare in carcere ha chiesto l'autorizzazione per far accedere un medico di fiducia ed eseguire un prelievo pilifero, volto ad accertare la propria tossicodipendenza. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta ritenendo non provata l'attualità della patologia. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza stabilendo che la visita medica del detenuto da parte di un consulente privato costituisce un diritto fondamentale. Il giudice non possiede il potere di sindacare la necessità clinica o l'opportunità dell'accertamento. L'autorizzazione può essere negata unicamente in presenza di documentati rischi di pregiudizio per le indagini o per il processo in corso.
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Visita del medico di fiducia in carcere: il GIP non può negarla
Il Giudice per le Indagini Preliminari ha respinto la richiesta di un detenuto in custodia cautelare volta a ottenere una visita del medico di fiducia in carcere a proprie spese. Il magistrato ha fondato il diniego sull'assenza di patologie gravi e sul timore generico di comunicazioni con l'esterno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore e ha annullato l'ordinanza senza rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che la visita del medico di fiducia in carcere costituisce una diretta espressione del diritto alla salute. Il giudice non possiede il potere di sindacare l'opportunità clinica o l'utilità della visita sanitaria richiesta dal detenuto. L'autorizzazione può essere negata solo in presenza di comprovate, concrete e specifiche esigenze di tutela delle indagini e genuinità della prova.
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Diritto alla salute in carcere: visita medica privata
Un detenuto in custodia cautelare ha richiesto l'autorizzazione per una visita specialistica privata. Il Giudice ha negato, ritenendo la richiesta "esplorativa". La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il diritto alla salute in carcere permette al detenuto di essere visitato da un medico di fiducia a proprie spese, senza doverne dimostrare la necessità. Il potere del giudice è limitato a verificare che la visita non pregiudichi le indagini, non a sindacare le ragioni mediche.
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Notifica irreperibile: quando è valida la procedura?
Un uomo condannato contesta un ordine di carcerazione a causa di una presunta notifica difettosa. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo che la procedura di notifica all'irreperibile è stata eseguita correttamente. Secondo i giudici, di fronte all'impossibilità oggettiva di rintracciare il condannato (già sfrattato e senza residenza o lavoro noti), le nuove ricerche effettuate sono state sufficienti per dichiararne l'irreperibilità e procedere con l'esecuzione della pena, bilanciando così le garanzie difensive con la necessità di non paralizzare la giustizia.
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