Una società ha presentato ricorso in Cassazione in una controversia bancaria. La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile a causa di un vizio di forma: la mancata produzione della relata di notifica della sentenza d'appello. Questa omissione ha impedito di verificare il rispetto del termine breve per impugnare. La Corte ha inoltre sottolineato, in via subordinata, che le doglianze della società erano comunque generiche e infondate nel merito, confermando le decisioni dei gradi precedenti.
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