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Art. 609-quater Codice Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 609-quater Codice Penale

Atti sessuali con minorenne: condanna confermata per l’educatore
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un anno e due mesi di reclusione per un educatore di convitto, colpevole del reato di atti sessuali con minorenne. L'uomo approfittava del proprio ruolo e dei colloqui serali riservati per baciare e toccare un ragazzo quindicenne nelle parti intime sopra i vestiti. L'imputato sosteneva l'assenza di un vero rapporto scolastico e la natura meramente affettiva dei gesti, allegando anche un messaggio di scuse del ragazzo. I giudici hanno invece ritenuto pienamente credibile la testimonianza della vittima, confermata da familiari e responsabili della struttura. La Corte ha chiarito che l'affidamento non riguarda solo gli insegnanti scolastici, ma qualsiasi figura investita di autorità morale. Il ricorso dell'imputato è stato interamente respinto con condanna alle spese.
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Sospensione dell’ordine di esecuzione: negata se il fatto è grave
Un uomo condannato a quattro anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina minore di dodici anni ha impugnato il provvedimento che ne ordinava la carcerazione. La difesa sosteneva che il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità consentisse la sospensione dell'ordine di esecuzione per richiedere misure alternative al carcere. I giudici di merito hanno respinto la tesi per la presenza della specifica aggravante legata all'età della vittima, considerata delitto ostativo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e rigettato il ricorso: la deroga che consente di evitare l'ingresso immediato in carcere si applica esclusivamente alla violenza sessuale base attenuata e non alle ipotesi aggravate.
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Affidamento in prova al servizio sociale negato dopo sanzioni
Un uomo condannato per violenza sessuale ai danni di un minore di quattordici anni ha richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda. Il giudice ha riscontrato una positiva riflessione critica sul reato, ma ha valorizzato due sanzioni disciplinari ricevute dal detenuto durante la carcerazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I giudici di legittimità hanno ribadito che la presenza di sanzioni interne impone un percorso graduale prima di concedere l'uscita anticipata. Il condannato deve quindi rimanere in carcere e pagare le spese processuali insieme a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Violenza sessuale per costrizione: paralisi e assenza di consenso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannato per il reato di violenza sessuale per costrizione commesso ai danni di una giovane donna. L'uomo si era sdraiato sopra la vittima in una stanza d'albergo, bloccandone i movimenti e ignorando le sue esplicite suppliche a desistere. La difesa chiedeva la riqualificazione nell'ipotesi di atti sessuali senza violenza, sostenendo che la ragazza fosse rimasta inerte e non avesse reagito fisicamente. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, ribadendo che la paralisi emotiva della vittima non esprime alcun consenso. L'aggressione repentina e il blocco fisico configurano una vera violenza sessuale per costrizione. L'imputato perde definitivamente la causa penale: deve scontare la condanna a due anni e otto mesi di reclusione, pagare tremila euro alla Cassa delle ammende e rifondere le spese legali sostenute dalla persona offesa.
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Violenza sessuale su minore: il silenzio non è mai consenso
Un uomo ha subito la condanna per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne della propria compagna. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione per chiedere la derubricazione del fatto in atti sessuali con minorenne. La difesa ha sostenuto l'assenza di violenza fisica o di un espresso dissenso da parte della giovane vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la violenza sessuale sussiste anche di fronte ad atti repentini compiuti a sorpresa. Il silenzio della persona offesa non equivale mai a consenso. La reiterazione dei gesti nel tempo non trasforma la condotta in un rapporto consensuale. L'imputato deve scontare la pena della reclusione e pagare le spese processuali.
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Atti sessuali con minorenne: confermata la misura cautelare
La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per un insegnante accusato del reato di Atti sessuali con minorenne affidatogli per motivi di istruzione e di prostituzione minorile. L'indagato aveva proposto ricorso lamentando un travisamento delle prove fotografiche e contestando la credibilità della persona offesa sulla base del proprio registro di presenze scolastiche. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. I giudici hanno chiarito che, nella fase cautelare, la valutazione riguarda la presenza di gravi indizi di colpevolezza e non richiede il medesimo rigore della prova dibattimentale. Il quadro indiziario a carico del docente si fonda in modo solido e coerente sulle dichiarazioni concordanti del minore, sui messaggi di testo estratti dalle chat e sulle testimonianze dei colleghi.
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Affidamento in prova ai servizi sociali: stop senza un anno di esame
Un detenuto condannato per atti sessuali con minorenne e maltrattamenti ha richiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza a causa del mancato completamento di un intero anno di osservazione scientifica della personalità all'interno del carcere. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che i continui trasferimenti tra istituti penitenziari avevano impedito la continuità dell'osservazione e denunciando la mancata valutazione del suo corretto comportamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che per i condannati per reati sessuali il decorso di almeno un anno di osservazione collegiale costituisce un requisito di ammissibilità inderogabile, non sostituibile da elementi equipollenti o condotte positive parziali. Il detenuto perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Pornografia minorile: tra amore e sfruttamento la condanna cade
Un uomo era stato condannato per il reato di pornografia minorile per aver prodotto foto e video intimi di una ragazza minorenne con cui aveva una relazione sentimentale. La difesa ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che i rapporti fossero consensuali e che si trattasse di pornografia domestica non punibile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la condanna con rinvio. I giudici hanno stabilito che, per configurare il reato, non basta la differenza di età, ma occorre dimostrare una reale utilizzazione della minore, ossia un condizionamento o uno sfruttamento della sua volontà. Nel caso specifico, la Corte d'Appello non ha valutato correttamente se il consenso fosse libero, basandosi su lettere vecchie e non collegate temporalmente ai video.
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Atti sessuali con minorenne: condannato l’amico di famiglia
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per atti sessuali con minorenne. La vittima, una quattordicenne, era stata affidata a lui in via informale dalla madre. I giudici hanno stabilito che il concetto di 'affidamento' non richiede un atto formale, ma si basa su qualsiasi rapporto di fiducia, anche occasionale. L'uomo, che la ragazza vedeva come una figura paterna, ha tradito questa fiducia. È stata inoltre respinta la richiesta di attenuante per la 'minore gravità' del fatto, a causa della ripetizione degli abusi e del profondo trauma psicologico inflitto alla vittima. La condanna è quindi diventata definitiva.
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Atti sessuali con minorenne: condanna anche senza violenza
Un uomo viene condannato per abusi sulla figlia minorenne della sua compagna. In sua difesa, sostiene che le accuse siano una vendetta della madre e che la testimonianza della ragazza sia inattendibile. La Corte di Cassazione, però, rigetta il ricorso. I giudici confermano la credibilità della minore, pur riconoscendo che le sue piccole incertezze sono giustificate dall'età e dal trauma. Il reato viene definitivamente qualificato come 'atti sessuali con minorenne' (art. 609-quater c.p.), perché l'imputato ha approfittato della curiosità e della fiducia della vittima, senza ricorrere a violenza fisica o minacce. La condanna a quattro anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione diventa definitiva.
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Atti sessuali con minorenne: carcere confermato
La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un uomo accusato di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne. Nonostante il ricorso della difesa puntasse sull'errore scusabile riguardo all'età della vittima e sulla mancanza di esigenze cautelari, i giudici hanno ritenuto legittima la decisione del Tribunale del Riesame. La sentenza ribadisce che il consenso della vittima tredicenne è irrilevante e che la gravità della condotta, unita al rischio di recidiva desunto dalla personalità dell'indagato, giustifica la massima misura restrittiva. La parola_chiave atti sessuali con minorenne emerge come fulcro della decisione, specialmente in relazione alla vulnerabilità della persona offesa.
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Pericolosità sociale: quando si applica la misura?
Un soggetto condannato per reati sessuali su minori contesta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata dopo aver scontato la pena. La Cassazione respinge il ricorso, chiarendo i criteri per la valutazione della pericolosità sociale attuale. La Corte sottolinea che, per reati di tale gravità, la verifica deve essere rigorosa e non può basarsi su elementi generici come il buon comportamento in carcere, in quanto inidoneo a dimostrare il superamento del rischio specifico in un contesto di libertà.
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Attendibilità testimonianza minore: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione conferma la condanna per abusi sessuali su due minori, basandosi sull'attendibilità della testimonianza delle vittime. La sentenza stabilisce che le dichiarazioni dei minori costituiscono 'prova piena', anche in presenza di irregolarità procedurali come il doppio ruolo di un consulente, a condizione che il giudice motivi rigorosamente la credibilità del racconto. Il ricorso dell'imputato, che contestava la valutazione delle prove e la gestione del processo, è stato respinto.
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Ricorso inammissibile: limiti del patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una sentenza emessa a seguito di un 'concordato in appello' (art. 599-bis c.p.p.). La Corte ha ribadito che, accettando l'accordo sulla pena, l'imputato rinuncia a contestare la mancata assoluzione, limitando severamente i motivi di impugnazione e rendendo inammissibili doglianze su punti rinunciati.
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Errore di fatto: i limiti del ricorso straordinario
Un sacerdote condannato per abusi chiede la revisione per intervenuta prescrizione, basandosi su una nuova prova temporale. La Cassazione dichiara inammissibile il successivo ricorso straordinario, distinguendo nettamente tra l'errore di fatto percettivo, unico motivo valido per questo rimedio, e un'errata valutazione del giudice, che invece non lo legittima.
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Detenzione materiale pedopornografico: annullamento
La Corte di Cassazione ha parzialmente annullato una sentenza di condanna per reati sessuali e detenzione materiale pedopornografico. L'annullamento con rinvio riguarda il reato di detenzione di materiale relativo a minori non identificati, a causa di un difetto di motivazione da parte della Corte d'Appello nel determinare la loro minore età. Di conseguenza, è stato disposto un nuovo esame anche per la quantificazione dei danni civili. La Corte ha invece ritenuto inammissibili o infondati gli altri motivi di ricorso, inclusi quelli sulla qualificazione del reato come tentativo di violenza sessuale e sulla costituzione di parte civile dei genitori.
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