Un condannato per reati sessuali ha impugnato l'ordinanza del giudice che rettificava il calcolo della pena definitiva. L'imputato sosteneva che la modifica peggiorasse la sua sanzione e non rientrasse in una semplice correzione errore materiale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che il dispositivo prevale sulla motivazione e che la rettifica di una divergenza formale mediante la procedura di correzione è pienamente legittima se la sanzione rispetta i limiti di legge vigenti al momento dei fatti.
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