La Corte di Cassazione chiarisce che, a differenza dell'esproprio per pubblica utilità, il decreto di trasferimento emesso in una procedura esecutiva forzata non comporta la perdita automatica dell'animus possidendi (la volontà di possedere come proprietario) in capo all'ex proprietario che continua ad occupare l'immobile. Di conseguenza, quest'ultimo non diventa un mero detentore e può ancora esercitare le azioni a difesa del possesso. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva negato tale tutela, basandosi su un'errata assimilazione tra esecuzione forzata ed esproprio pubblico.
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