Un uomo condannato per gravi reati associativi ha subito l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni, precedentemente sospesa durante il periodo di detenzione. L'interessato ha contestato il provvedimento sostenendo il venir meno della pericolosità sociale e la presenza di gravi problemi di salute. Dopo la conferma della misura da parte della Corte di Appello, l'interessato ha presentato ricorso per cassazione lamentando difetti nella motivazione dei giudici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Il ricorrente ha infatti depositato l'atto oltre i dieci giorni previsti dalla legge, quando il decreto era già definitivo. Inoltre, in materia di misure di prevenzione, la legge consente il ricorso di legittimità esclusivamente per violazione di legge e non per semplici vizi di motivazione. L'uomo deve pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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