Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: le attenuanti non sono un diritto automatico che deriva dalla sola assenza di elementi negativi. L'imputato deve fornire prove di elementi positivi che giustifichino uno sconto di pena. Il giudice, per negarle, può limitarsi a indicare gli aspetti negativi decisivi della personalità dell'agente. L'automobilista ha quindi perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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