L'Imputato, condannato per bancarotta fraudolenta e documentale, viene successivamente assolto dal reato di bancarotta documentale nel giudizio di rinvio. Nonostante l'assoluzione parziale, la Corte d'appello mantiene invariata la pena di due anni di reclusione. L'Imputato ricorre in Cassazione lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la pena dovesse essere ridotta. La Suprema Corte rigetta il ricorso, chiarendo che il divieto di reformatio in peius non viene violato se la pena originaria, pur a fronte di un'assoluzione parziale, coincide già con il minimo edittale previsto dalla legge per il reato superstite (bancarotta fraudolenta) con le attenuanti generiche applicate al massimo. Una riduzione ulteriore avrebbe reso la sanzione illegale. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese.
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