L'Imputato, condannato per violazione delle misure di prevenzione, ha stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena, rinunciando contestualmente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'accordo sui motivi di appello preclude la possibilità di contestare in Cassazione i punti oggetto di rinuncia. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti, rendendo inammissibile ogni successiva contestazione generica. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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