Il Direttore Generale di una società pubblica, responsabile di una gara d'appalto per un'importante opera sanitaria, è stato condannato per turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreto d'ufficio. L'imputato aveva favorito un'associazione temporanea di imprese rivelando in anticipo i nomi dei concorrenti, suggerendo modifiche al progetto e concedendo una proroga di 45 giorni su richiesta dei favoriti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Direttore Generale, confermando la condanna. La Corte ha stabilito che la rivelazione di segreto d'ufficio si configura anche per atti non espressamente vietati dalla legge speciale, qualora la divulgazione possa arrecare un pregiudizio alla pubblica amministrazione o a terzi, come nel caso dell'anticipazione della proroga dei termini di presentazione delle offerte.
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