Il Ricorrente, condannato per due distinti reati associativi legati allo sfruttamento della prostituzione, ha richiesto l'applicazione della continuazione dei reati. Sosteneva che le condotte facessero parte di un unico progetto criminoso. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i due reati sono stati commessi in luoghi diversi (Messina e Catania), in tempi differenti e da gruppi criminali quasi del tutto distinti. Di conseguenza, non e possibile ravvisare un disegno unitario, ma solo una generica scelta di vita delinquenziale, che non da diritto allo sconto di pena previsto dalla continuazione dei reati. Il Ricorrente e stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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