La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata, condannata per bancarotta fraudolenta in qualità di amministratore di fatto di una società. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici, in quanto non contestavano efficacemente la logica della sentenza d'appello, e ha respinto una richiesta di sospensione condizionale della pena perché sollevata per la prima volta in sede di legittimità. La decisione conferma che la responsabilità penale prescinde dalla carica formale, guardando a chi esercita effettivamente il potere gestorio.
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