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Art. 605 Codice Penale — Sezione Sez. F Penale

Altri anni per Art. 605 Codice Penale

Abuso d’ufficio: Agente condannato per fotosegnalamento illegittimo
Un ispettore di polizia ferroviaria ha ordinato il **fotosegnalamento** di un dirigente di una società ferroviaria, nonostante quest'ultimo fosse già identificato e conosciuto. L'episodio è avvenuto dopo una denuncia per presunto oltraggio. Il dirigente è stato trattenuto per oltre due ore e trasportato in un'altra stazione senza poter comunicare. La Corte d'Appello ha confermato la condanna dell'ispettore per **abuso d'ufficio** e sequestro di persona. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso penale dell'ispettore, confermando la sua responsabilità. Tuttavia, ha annullato la parte relativa al risarcimento civile, poiché il dirigente ha ritirato la sua richiesta. L'ispettore dovrà pagare le spese processuali e una multa.
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Rinuncia al ricorso: conseguenze economiche
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso a seguito della rinuncia formale presentata dall'appellante. La decisione si basa sull'applicazione dell'art. 591 cod. proc. pen. A causa della declaratoria di inammissibilità, e in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, specificando che tale condanna consegue a ogni tipo di inammissibilità, inclusa la rinuncia al ricorso.
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