Un terzo datore di ipoteca contesta l'espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito per un mutuo insoluto concesso a una società. Il garante eccepisce la prescrizione del credito e l'estinzione della garanzia, sostenendo che la banca non ha notificato gli atti esecutivi alla società debitrice principale. Il Tribunale e la Corte d'Appello respingono l'opposizione, reputando che l'azione esecutiva contro il garante sospenda automaticamente la prescrizione anche verso il debitore originario. La Corte di Cassazione conferma la decisione finale ma rettifica la motivazione giuridica. La Corte stabilisce che l'effetto interruttivo verso il debitore richiede l'effettiva conoscenza del processo, raggiungibile con qualsiasi mezzo. Nel caso concreto, le lettere scritte inviate dal custode giudiziario per riscuotere i canoni di locazione hanno reso edotta la società debitrice. Il credito non è prescritto e il garante perde la causa.
Continua »