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Art. 604 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 604 Codice di Procedura Civile

Intervento senza titolo esecutivo: senza verifica no al riparto
In una procedura di espropriazione immobiliare avviata contro due terzi datori di ipoteca, una banca è intervenuta senza titolo esecutivo per incassare un credito garantito da ipoteca su un fido concesso a terzi. Il creditore procedente ha contestato il progetto di riparto per la mancata celebrazione dell'udienza di verifica del credito ex art. 499 c.p.c. La Corte di Cassazione ha accolto l'opposizione, affermando che l'**intervento senza titolo esecutivo** dei creditori ipotecari è ammissibile, ma l'effettiva partecipazione alla distribuzione richiede tassativamente la preventiva udienza di verifica. Qualora il giudice ometta di fissarla, il creditore interessato deve attivarsi tempestivamente prima dell'avvio della fase distributiva. L'inerzia del creditore comporta la sua esclusione dal riparto della somma ricavata dall'asta.
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Espropriazione contro il terzo proprietario: nullo l’iter parziale
Un istituto bancario avviava un'espropriazione contro il terzo proprietario di un immobile precedentemente ipotecato a garanzia del debito del debitore principale. Quest'ultimo proponeva opposizione all'esecuzione contestando la validità del titolo esecutivo della banca. Tuttavia, il giudizio si svolgeva senza la partecipazione dei terzi acquirenti dell'immobile. La Corte di Cassazione ha stabilito che nell'opposizione all'espropriazione contro il terzo proprietario sussiste un litisconsorzio necessario tra il terzo acquirente, il debitore principale e il creditore. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato le sentenze di merito per mancata integrità del contraddittorio, ordinando la celebrazione di un nuovo processo con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
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