Una società creditrice si è vista negare il diritto di partecipare alla ripartizione dei proventi dalla vendita di un immobile ipotecato, di proprietà di un terzo datore di ipoteca fallito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il creditore non è tenuto a presentare domanda di insinuazione al passivo nel fallimento del terzo garante. Può invece intervenire direttamente nella fase di ripartizione dell'attivo per soddisfare il proprio credito, in virtù del principio di "responsabilità senza debito" che caratterizza la figura del terzo datore di ipoteca.
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